Aggiornamento gestione dei contagi da COVID-19 - novità per la scuola

Il Decreto Legge del 24/03/2022 n° 24 (in particolare, l’art. 8), la nota del MI 373 del 24/5/2022 e il D.M. del MI 620 del 28/3/2022 hanno introdotto sostanziali novità sulla gestione dei contagi da COVID-19, che entreranno in vigore dal 1^ aprile 2022.

Cosa cambia
➢ Rimane obbligo vaccinale per il personale scolastico fino al 15 giugno, ma per entrare nei locali scolastici sarà sufficiente il green pass base;
➢ Non ci sarà più la quarantena per contatto con positivi per i non vaccinati;
➢ Le lezioni si svolgeranno in presenza, anche per i non vaccinati, fino a 4 casi positivi in tutti i gradi e ordini di scuola (Infanzia/Primaria/Secondaria), ma con l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per 10 giorni per personale scolastico ed alunni/e dai 6 anni in su; in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test può essere attestato anche tramite autocertificazione;
➢ Studenti e studentesse positivi/e al tampone da SARS-CoV-2 usufruiscono della Didattica Digitale Integrata su richiesta da parte loro (se maggiorenni) o delle famiglie (previa presentazione di adeguata documentazione medica) e rientrano con tampone negativo. La valutazione degli apprendimenti effettuata durante il periodo di attivazione della DDI ha lo stesso valore ed effetto giuridico della valutazione svolta in presenza;
➢ Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Cosa resta invariato
➢ Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
➢ Permane l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di maggior protezione fino al termine dell’anno scolastico;
➢ E’ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.